Nella giornata mondiale dedicata alla prematurità, appare opportuno ricordare e richiamare la Carta dei diritti del bambino nato prematuro, che riveste un’importanza fondamentale in quanto, seppure a livello programmatico, rappresenta un importante approdo giuridico non solo per i bambini nati prematuri ma per tutti i bambini e i diritti della persona in generale.
Sulla tematica, l’Italia si pregia di essere il primo paese al mondo a recepire le indicazioni dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla Strategia Globale della Salute della Donna e del Bambino, in documento nazionale che ha ottenuto nel 2010 il riconoscimento dalla Camera dei Deputati e dal Senato.
Dalla lettura degli articoli che compongono il decalogo, e che di seguito si riportano integralmente, emerge un sistema, estremamente garantista non solo del neonato prematuro ma anche dei “familiari”, considerati indistintamente fondamentali.
La Carta dei diritti del nato prematuro, in un’ottica del tutto volta alla bigenitorialità, e quindi al diritto del minore di instaurare e mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, predilige l’utilizzo di termini neutri come “genitori” “familiari” “famiglia” senza privilegiare, come era stato fatto in passato, la figura materna a discapito di quella paterna.
La Carta in esame, sin dal suo primo articolo identifica il neonato prematuro, senza fare riferimento a concetti generici quale “paziente” o “soggetto” tutelandone la vita e la salute in ogni aspetto fino al suo termine.
Il neonato prematuro acquisisce, per diritto positivo e quindi non già solo in via interpretativa, lo status di “persona” nella concezione costituzionale del termine, ossia quale centro di relazioni, diritti e doveri, e ciò anche se connesso a macchinari o posto nell’incubatrice, considerati supporti ed ausili al suo stato di salute e non forme di accanimento terapeutico, ponendo fine all’annoso dibattito bioetico sul punto.
Ne deriva quindi che al di là dei paradigmi giuridici, dei dibattiti e delle idee il nato prematuro è prima di tutto un “figlio” e come tale, al pari di ogni bambino, ha diritto a qualcuno che si prenda cura di lui, in primis di un padre e di una madre da sempre elemento imprescindibile per un sano sviluppo psico-fisico.
Alla base di tutto il documento vi è dunque una comprensione dell’impegno silenzioso e necessario dei genitori che assistono non solo i bimbi prematuri ma tutti i bambini e le persone non autosufficienti, che dovrebbero avere maggiori tutele e dalle quali, tuttavia, siamo ancora parecchio lontani.
Avv. Kelly Louis Iacopino
Pubblichiamo di seguito il testo integrale della Carta dei diritti del bambino nato prematuro:
Art. 1
Il neonato prematuro deve, per diritto positivo, essere considerato una persona.
Art. 2
Tutti i bambini hanno diritto di nascere nell’ambito di un sistema assistenziale che garantisca loro sicurezza e benessere, in particolare nelle condizioni che configurino rischio di gravidanza/parto/nascita pretermine, di sofferenza feto-neonatale e/o di malformazioni ad esordio postnatale.
Art. 3
Il neonato prematuro ha diritto ad ogni supporto e trattamento congrui al suo stato di salute e alle terapie miranti al sollievo dal dolore. In particolare, ha diritto a cure compassionevoli e alla presenza dell’affetto dei propri genitori anche nella fase terminale.
Art. 4
Il neonato prematuro ha diritto al contatto immediato e continuo con la propria famiglia, dalla quale deve essere accudito. A tal fine nel percorso assistenziale deve essere sostenuta la presenza attiva del genitore accanto al bambino, evitando ogni dispersione tra i componenti il nucleo familiare.
Art. 5
Ogni neonato prematuro ha diritto ad usufruire dei benefici del latte materno durante tutta la degenza e, non appena possibile, di essere allattato al seno della propria mamma. Ogni altro nutriente deve essere soggetto a prescrizione individuale quale alimento complementare e sussidiario.
Art. 6
Il neonato prematuro ricoverato ha il diritto di avere genitori correttamente informati in modo comprensibile, esaustivo e continuativo sull’evolvere delle sue condizioni e sulle scelte terapeutiche.
Art. 7
Il neonato prematuro ha il diritto di avere genitori sostenuti nell’acquisizione delle loro particolari e nuove competenze genitoriali.
Art. 8
Il neonato prematuro ha diritto alla continuità delle cure post-ricovero, perseguita attraverso un piano di assistenza personale esplicitato e condiviso con i genitori, che coinvolga le competenze sul territorio e che, in particolare, preveda, dopo la dimissione, l’attuazione nel tempo di un appropriato follow-up multidisciplinare, coordinato dall’équipe che lo ha accolto e curato alla nascita e/o che lo sta seguendo.
Art. 9
In caso di esiti comportanti disabilità di qualsiasi genere e grado, il neonato ha il diritto di ricevere le cure riabilitative che si rendessero necessarie ed usufruire dei dovuti sostegni integrati di tipo sociale, psicologico ed economico.
Art. 10
Ogni famiglia di neonato prematuro ha il diritto di vedere soddisfatti i propri speciali bisogni, anche attraverso la collaborazione tra Istituzioni ed Enti appartenenti al Terzo Settore.