L’esigenza del minore di costruire in tempi brevi una relazione di attaccamento con una coppia in grado di affrontare i compiti evolutivi della crescita può essere ritenuto preminente rispetto al diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia di origine.

Con sentenza n. 255/2021 del 15.09.2021 emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, nato da madre sottoposta ad amministrazione di sostegno e padre di nazionalità extraeuropea ritenendo che sussistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto a sostegno di tale dichiarazione, nonostante la netta opposizione dei genitori in tal senso e la loro assidua partecipazione al giudizio, nonché la sussistenza di una situazione abitativa e reddituale consona alla crescita di un minore.

Secondo il Tribunale, ed alla luce delle valutazioni svolte, la minore verserebbe in stato di abbandono posto che i genitori della minore non sono in grado di assicurare alla figlia cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico, reciproco riconoscimento e stabilità indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità.

Il collegio giudicante ha ritenuto infatti che sussistessero i presupposti per la dichiarazione di adottabilità consistenti nelle seguenti circostanze:

  • Il carattere non transitorio della situazione,
  • L’assenza di familiari che abbiano rapporti significativi con il minore,
  • L’impossibilità di supportare con interventi la genitorialità.

In relazione a tale ultimo aspetto il Tribunale ha ritenuto che il giudizio prognostico teso a verificare l’effettiva possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative, sia quelle psichiche ha escluso la possibilità che il supporto alla genitorialità possa scongiurare il permanere della incapacità dei genitori di “elaborare un progetto di vita credibile” riducendo la disponibilità dei genitori a mere buone intenzioni che non possono tradursi in un progetto di vita serio affidabile e realizzabile, anche in considerazione dell’assenza di “parenti idonei”.

Nella decisione de qua, pertanto, si evince come l’esigenza del minore di costruire in tempi brevi una relazione di attaccamento con una coppia in grado di affrontare i compiti evolutivi della crescita possa essere ritenuto preminente rispetto al diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia di origine, principio cardine del diritto minorile e sancito dall’art. 1 della legge n. 184 del 1983, in virtù del quale l’adozione è stata sempre considerata l’extrema ratio rispetto al diritto tutelato in via prioritaria a  crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico.

Avv. Kelly Louis Iacopino

 

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